Art. 17.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

      1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

          a) iscrizione presso la CCIAA;

          b) partita IVA;

          c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

          d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previsto, e in perfetto stato di funzionamento;

          e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto

 

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legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;

          f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

      2. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
      3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.